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Sentenze & convegni

I provvedimenti ottenuti dallo studio, riprodotti e commentati, e gli incontri scientifici a cui l'Avvocato Ursino prende parte come relatrice su temi di diritto penale, penitenziario e dell'esecuzione della pena.

01 — Provvedimenti

Sentenze e ordinanze commentate

Una selezione di provvedimenti, riprodotti nelle pagine essenziali e accompagnati da un commento tecnico. Tocca una fotografia per ingrandirla, apri la scheda per leggere il commento.

Cassazione penale · Sez. I n. 14872/2026 Giugno 2026

Scioglimento del cumulo e accesso ai benefici penitenziari

La Corte annulla con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio, ribadendo che il cumulo non produce un effetto preclusivo automatico quando la pena per il titolo ostativo risulti già interamente espiata.

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La questione

La persona detenuta scontava un provvedimento di cumulo che comprendeva un titolo per reato rientrante nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. La Magistratura di Sorveglianza aveva ritenuto la preclusione operante sull'intera pena, senza procedere ad alcuna verifica sull'imputazione della porzione già espiata.

La decisione

La Corte ha ribadito che il cumulo è una finzione giuridica di natura contabile: non fonde i titoli in un titolo unitario e non può generare un automatismo preclusivo. Ove il calcolo dimostri che la pena riferibile al reato ostativo è già stata scontata, i benefici tornano accessibili secondo le regole ordinarie.

Il rilievo pratico

Il valore del provvedimento sta nel metodo: l'istanza era corredata dal prospetto analitico dei titoli, con date di irrevocabilità, presofferto, riduzioni per liberazione anticipata e fungibilità ricostruiti uno per uno. È questa documentazione, e non l'argomento astratto, ad avere determinato l'annullamento.

Ogni situazione detentiva ha una sua aritmetica: la verifica preventiva dei titoli esecutivi è spesso ciò che distingue un rigetto da un accoglimento.

Tribunale di Sorveglianza ord. n. 902/2026 Maggio 2026

Liberazione anticipata: riconosciuti i semestri contestati dal Pubblico Ministero

Accolto il reclamo sul computo dei semestri: il Tribunale conferma che la decorrenza va calcolata dall'inizio effettivo della restrizione e non dal passaggio in giudicato, con recupero di centotrentacinque giorni di detrazione.

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Il punto controverso

La detrazione di quarantacinque giorni per semestre presuppone la corretta individuazione del dies a quo. Nel caso di specie il computo era stato fatto decorrere dal passaggio in giudicato, ignorando i periodi di custodia cautelare già sofferti.

La motivazione

Il Tribunale ha chiarito che il semestre si calcola sulla pena effettivamente espiata, includendo la custodia cautelare e i periodi di detenzione domiciliare equiparati. Il residuo inferiore al semestre non si perde ma è valutato in sede di successiva istanza.

La partecipazione all'opera rieducativa

L'ordinanza valorizza il percorso complessivo — lavoro, formazione, colloqui con gli operatori, gestione dei rapporti familiari — e ridimensiona il peso di un singolo rapporto disciplinare, contestualizzato nell'istanza anziché taciuto.

Nell'esecuzione penale un errore di calcolo non è un dettaglio contabile: è tempo di libertà.

Corte d'Appello · Misure di prevenzione decr. n. 47/2026 Aprile 2026

Revoca della confisca per difetto di correlazione temporale

Il decreto accoglie l'appello e revoca la confisca di due immobili acquistati fuori dall'arco temporale di manifestazione della pericolosità sociale, sulla base della ricostruzione documentale delle provviste familiari.

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Non basta la sproporzione

Nel giudizio di prevenzione patrimoniale la confisca presuppone, oltre alla sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni, la correlazione tra l'acquisto e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale. I beni collocati fuori da quell'arco temporale sfuggono alla misura.

La prova documentale

La difesa ha ricostruito, atto per atto, la provenienza delle provviste: donazioni, mutui, permute e redditi familiari documentati. La perizia contabile ha ricalcolato gli anni-indice tenendo conto delle spese di mantenimento del nucleo, voce sistematicamente trascurata nella prospettazione accusatoria.

La posizione dei terzi

Per i beni intestati a terzi il decreto ribadisce l'autonomia della loro difesa: effettiva titolarità, provenienza lecita delle provviste e assenza di interposizione fittizia vanno provate con documenti, non con argomentazioni.

La difesa patrimoniale si costruisce con i documenti, molto prima dell'udienza.

Tribunale penale · Collegio n. 233/2026 Marzo 2026

Assoluzione per legittima difesa domiciliare

Il Collegio assolve perché il fatto non costituisce reato, applicando la presunzione di proporzionalità dell'art. 52, comma 2, c.p. e ribadendo che il dubbio sulla sussistenza della scriminante va risolto in favore dell'imputato.

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La norma applicata

L'art. 52, comma 2, c.p. presume la proporzionalità della reazione difensiva quando l'aggressione avviene nel domicilio o nei luoghi a esso equiparati. La presunzione non elimina però l'accertamento in concreto dei presupposti della scriminante.

L'onere della prova

La sentenza ribadisce il profilo di maggior rilievo pratico: alla difesa spetta allegare elementi concreti da cui desumere la situazione scriminante, mentre grava sull'accusa la dimostrazione della sua insussistenza oltre ogni ragionevole dubbio.

Il lavoro sulla scena

Decisivi i rilievi immediati: posizione degli oggetti, dinamica dell'ingresso, dichiarazioni raccolte nelle prime ore. Elementi che, se non cristallizzati subito, difficilmente si recuperano in dibattimento.

La legittima difesa domiciliare resta un istituto di stretta interpretazione: la sua applicazione dipende dalla qualità della ricostruzione dei fatti.

02 — Presenza pubblica

Convegni, seminari e incontri

Le occasioni di confronto scientifico e di formazione a cui lo studio ha preso parte. Apri la scheda per leggere il resoconto e sfogliare le fotografie dell'incontro.

Sala convegni Convegno

14 novembre 2025 · Reggio Calabria

Il carcere dopo la riforma: benefici penitenziari e reati ostativi

Tavola rotonda sull'accesso alle misure alternative dopo gli interventi della Corte costituzionale.

Il tema

L'incontro ha messo a confronto magistratura di sorveglianza, avvocatura e mondo accademico sugli effetti concreti delle pronunce che hanno eroso l'automatismo preclusivo dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, con particolare attenzione al regime probatorio richiesto alla difesa.

Il contributo dello studio

La relazione ha ricostruito, dati alla mano, il percorso istruttorio che precede l'istanza: acquisizione della documentazione trattamentale, rapporti di osservazione, allegazione degli elementi che dimostrano la rescissione dei collegamenti. Sono stati illustrati gli errori più frequenti che conducono al rigetto.

Il diritto penitenziario si gioca sulla qualità dell'istruttoria molto prima che sull'argomento giuridico.

Relazione a convegno Seminario

6 giugno 2025 · Ordine degli Avvocati

La difesa nell'esecuzione penale: strumenti, tempi e strategie

Seminario di formazione continua dedicato al calcolo della pena e agli incidenti di esecuzione.

Il programma

Tre moduli: la formazione del titolo esecutivo e il provvedimento di cumulo; la liberazione anticipata e il computo dei semestri; l'incidente di esecuzione come rimedio a errori di calcolo e a titoli sopravvenuti.

Taglio pratico

Ogni modulo è stato costruito su casi reali anonimizzati, con esame dei provvedimenti e ricostruzione passo per passo del conteggio della pena. Ai partecipanti è stata consegnata una traccia operativa per la redazione dell'istanza.

Nell'esecuzione penale un errore di calcolo non è un dettaglio contabile: è tempo di libertà.

Sede istituzionale Incontro

28 febbraio 2025 · Reggio Calabria

Condizioni detentive e giurisprudenza CEDU: i rimedi interni

Incontro di studio sugli artt. 35-bis e 35-ter dell'ordinamento penitenziario a vent'anni dalla sentenza Torreggiani.

Il filo del discorso

Dalla condanna dell'Italia per violazione strutturale dell'art. 3 CEDU ai rimedi introdotti dal legislatore nazionale: il reclamo giurisdizionale e il rimedio risarcitorio, con il loro rapporto e i rispettivi presupposti.

I nodi aperti

Sono stati discussi il criterio dei tre metri quadri e i fattori compensativi, l'onere di allegazione a carico del detenuto, la decorrenza dei termini e il coordinamento con il risarcimento in sede civile per chi ha già terminato l'espiazione.

La dignità della detenzione non è una clausola di stile: ha un contenuto misurabile e giudizialmente esigibile.

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